Cedolare secca sui C/1: opzione nel 2020

L’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sul tema del regime della cedolare secca, applicabile ai contratti stipulati nel 2019 e relativi ad immobili classificati come C/1(con la categoria C1 catastale si indicano quei fabbricati che appartengono a chi ha un immobile che sia minore di un magazzino incluso in un’altra categoria, la categoria C2.).

Dopo le recenti Risposte n. 184 e n. 190, entrambe del mese di giugno, l’Agenzia delle Entrate interviene con la nuova Risposta n. 198 del 1° luglio 2020, fornendo indicazioni in linea con quanto già affermato in precedenza.

In relazione ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019 e aventi ad oggetto unità immobiliari destinate all’uso commerciale e classificate nella categoria catastale C/1 (“negozi e botteghe”), è possibile optare per l’applicazione del regime della cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. 23/2011, con l’aliquota del 21 per cento, in luogo del regime ordinario per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Lo ha previsto l’articolo 1, comma 59, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di stabilità per l’anno 2019), ampliando la portata applicativa del regime della cedolare secca, per i soli contratti stipulati nel 2019 e relativi ad immobili classificati come C/1.

L’opzione è esperibile purché si tratti di una unità immobiliare che, oltre ad essere accatastata come C/1, abbia una superficie non superiore a 600 metri quadrati; le pertinenze non si considerano ai fini di tale computo, ma ad esse è comunque estesa la cedolare secca, se sono locate congiuntamente.

Nel caso sottoposto ad interpello, il soggetto istante ha optato per il regime della cedolare secca in fase di registrazione telematica del contratto, ma ha altresì effettuato il versamento dell’imposta di registro e di bollo, con l’effetto di aver di fatto scelto, in definitiva, la tassazione ordinaria con riferimento alla prima annualità contrattuale.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime della cedolare secca può tuttavia trovare applicazione per le annualità successive.

In presenza dei requisiti, è sempre possibile optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca, presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (cfr. circolare n. 8/E del 10.04.2019 e circolare n. 26/E dell’1.06.2011).

Nel caso esaminato, trattandosi di contratto di locazione ad uso commerciale con decorrenza 1° gennaio 2019, l’opzione:

  • avrebbe dovuto essere esercitata, con riferimento all’anno di imposta 2020, entro il 31 gennaio 2020; in mancanza, anche per tale annualità si applica la tassazione ordinaria;
  • potrà essere manifestata entro il 31 gennaio 2021, con effetto per l’annualità decorrente dal 1° gennaio 2021;
  • avrà effetto anche per le annualità successive al 2021 e per l’intera durata residua del contratto, salvo revoca.

L’esercizio o la modifica dell’opzione possono essere effettuati utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) oppure presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.